Nominativo
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1. Il nominativo, di cui all’art. 139 del codice, è formato dalla lettera I (nona lettera dell’alfabeto) cui può seguire una seconda lettera, seguita da una singola cifra legata alla regione di appartenenza e da un gruppo di lettere. Il direttore generale per le attività territoriali, qualora venga accertato il possibile esaurimento dei nominativi disponibili sulla base delle modalità di assegnazione e gestione protempore vigenti, può rideterminare le predette modalità a tal fine utilizzando non più di 7 caratteri complessivi.
2. Il nominativo di cui al comma 1 è assegnato:
a) alle stazioni di radioamatore esercite dalle persone fisiche;
b) alle stazioni di radioamatore esercite dai soggetti di cui agli articoli 143 e 144 del codice.